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La Reggiana attende la sconfitta a tavolino e studia il ricorso

Dopo la rinuncia alla trasferta di Salerno, il club granata potrebbe appellarsi all'articolo 55 delle NOIF e fare leva sulla lettera ricevuta dall'AUSL

01.11.2020 13:10

Salernitana-Reggiana come Juventus-Napoli? Granata e azzurri non sono scesi in campo a causa della positività al Covid-19 riscontrata in diversi calciatori, ma la situazione che coinvolge la Reggiana (18 giocatori contagiati) non è certamente paragonabile a quella che ha portato il Napoli a rinunciare alla trasferta di Torino con solo due defezioni lo scorso 4 ottobre. 

La società partenopea è stata punita dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione da scontare in classifica ma ha fatto ricorso adducendo la sua mancata partecipazione alle indicazioni arrivate dalla AUSL di Napoli: il 9 novembre è attesa la pronuncia del Tribunale d'Appello Federale. La stessa strada potrebbe essere percorsa anche dalla Reggiana. Il club granata dovrebbe infatti presentare ricorso facendo leva sulla causa di forza maggiore - termine sottolineato nel comunicato diffuso dalla società, dalle parole del presidente Quintavalli e del ds Tosi - che le ha impedito di partire verso Salerno e probabilmente si appellerà all'articolo 55 delle NOIF (norme organizzative interne della FIGC) e farà riferimento alla comunicazione ricevuta dall'AUSL di Reggio Emilia.

E' praticamente scontato che il Giudice Sportivo tra martedì e mercoledì certificherà la sconfitta a tavolino senza punti di penalizzazione applicando le disposizioni del comunicato ufficiale n.29 del 13/10/2020, ma anche su questo punto Tosi ha espresso dei dubbi. Il 5 novembre poi è attesa l'Assemblea dei club di Serie B dalla quale potrebbe nascere un nuovo regolamento da applicare ai casi riconducibili al contagio da Coronavirus, concedendo più di un "bonus rinvio": se diventasse retroattivo potrebbe evitare il k.o. a tavolino alla Reggiana, ma le possibilità che ciò accada sono esigue.

 

Art. 55 NOIF - Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

  • Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2 (entro la fine del primo tempo, ndr), sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53 (sconfitta per 0-3 a tavolino, ndr), salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
  • La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

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